La diffamazione è il reato previsto dall’art. 595 del codice penale e tutela la reputazione della persona dalle offese comunicate ad altri.
La diffusione dell’offesa attraverso la stampa o altri mezzi capaci di raggiungere un numero ampio di persone assume particolare rilievo per la maggiore capacità della comunicazione di incidere sulla reputazione della persona offesa.
Quando si configura il reato di diffamazione
La diffamazione si configura quando una persona, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui in assenza della persona offesa.
Non è necessario che l’offesa venga comunicata contemporaneamente a più destinatari. È sufficiente che raggiunga almeno due persone, anche in momenti differenti.
L’offesa può riguardare espressioni denigratorie oppure l’attribuzione di fatti idonei a ledere la reputazione della persona interessata.
Diffamazione a mezzo stampa
Quando l’offesa viene diffusa attraverso la stampa o un altro mezzo di pubblicità trova applicazione l’aggravante prevista dall’art. 595, terzo comma, del codice penale.
La particolare gravità deriva dalla capacità del mezzo utilizzato di diffondere il contenuto offensivo a un numero potenzialmente ampio di persone.
Nel valutare la responsabilità assumono particolare importanza il contenuto della pubblicazione, il contesto nel quale è stata diffusa e l’eventuale esercizio dei diritti di cronaca e di critica.
Diritto di cronaca, critica e reputazione
La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di informare devono essere bilanciati con il diritto della persona alla propria reputazione.
Nel diritto di cronaca assumono particolare rilievo la verità della notizia, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza delle modalità espressive.
Il diritto di critica presenta caratteristiche differenti, perché esprime per sua natura valutazioni e giudizi. Anche la critica incontra tuttavia limiti e deve essere valutata considerando il contesto, il linguaggio utilizzato e l’interesse della questione trattata.
Diffamazione attraverso social network e internet
Anche la diffusione di contenuti attraverso social network, siti internet e altre piattaforme digitali può integrare il reato di diffamazione.
La pubblicazione di un contenuto offensivo su una piattaforma capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone può integrare l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità.
Ogni situazione deve comunque essere valutata concretamente, considerando il contenuto, le modalità della comunicazione e il numero e le caratteristiche dei destinatari.
Diffamazione, calunnia e ingiuria
Diffamazione e calunnia sono reati differenti.
La diffamazione riguarda l’offesa alla reputazione comunicata ad altre persone. La calunnia consiste invece nell’accusare davanti all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità competente, una persona che si sa essere innocente di un reato.
L’ingiuria, che riguardava l’offesa rivolta direttamente alla persona presente, non costituisce più reato. La condotta può tuttavia avere conseguenze sul piano civile e, a seconda delle modalità concrete, potrebbe assumere diversa rilevanza giuridica.
La querela per diffamazione
Il reato di diffamazione è, in via generale, procedibile a querela della persona offesa.
È importante valutare tempestivamente i fatti e conservare gli elementi che consentano di documentare la diffusione del contenuto, soprattutto quando la condotta avviene online.
Screenshot, messaggi, pubblicazioni, articoli e altri elementi possono assumere rilievo ai fini della ricostruzione dell’accaduto e dell’individuazione dell’autore.
Le conseguenze della diffamazione
La diffamazione può determinare conseguenze sia penali sia civili.
Oltre alle conseguenze previste dalla legge penale, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti quando ne ricorrono i presupposti.
Nei procedimenti relativi a pubblicazioni giornalistiche devono inoltre essere considerate le specifiche disposizioni riguardanti la stampa e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella pubblicazione.

Assistenza nei procedimenti per diffamazione
Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti per diffamazione a mezzo stampa e attraverso altri mezzi di comunicazione, compresi internet e social network.
L’assistenza riguarda sia la tutela della persona offesa sia la difesa della persona sottoposta a indagini o imputata.
Ogni caso richiede una valutazione specifica del contenuto contestato, delle modalità della sua diffusione e del bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.
