abusivo di attività di gioco o di scommessa, disciplinati dalla Legge n. 401/1989.

La materia assume rilievo anche per gli enti e le società. Dal 2019, infatti, questi reati sono compresi tra quelli che possono determinare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Frode in competizioni sportive

L’art. 1 della Legge n. 401/1989 disciplina il reato di frode in competizioni sportive.

La norma punisce chi offre o promette denaro, altra utilità o vantaggio a un partecipante a una competizione sportiva allo scopo di ottenere un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della gara.

La fattispecie comprende anche il compimento di altri atti fraudolenti diretti allo stesso scopo.

La responsabilità può riguardare inoltre il partecipante alla competizione che riceve il denaro o altra utilità oppure ne accetta la promessa.

Per la configurazione del reato non è necessario che la manipolazione raggiunga effettivamente il risultato perseguito.

Frode sportiva e scommesse

La legge attribuisce particolare rilievo alle ipotesi nelle quali la frode incide su concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.

Il rapporto tra competizioni sportive e scommesse è oggetto di specifici strumenti di controllo finalizzati anche all’individuazione di possibili manipolazioni degli eventi.

La normativa introdotta nel 2025 ha inoltre rafforzato lo scambio di informazioni in presenza di flussi anomali di scommesse, prevedendo forme di collaborazione tra le autorità competenti e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

L’art. 4 della Legge n. 401/1989 disciplina diverse condotte relative all’organizzazione e alla raccolta abusiva di giochi, scommesse e concorsi pronostici.

La disposizione riguarda differenti fattispecie e contempla anche attività svolte mediante strumenti telefonici o telematici quando manchino le autorizzazioni richieste.

La qualificazione della singola condotta dipende dalle concrete modalità con cui viene esercitata l’attività e dal regime autorizzatorio applicabile.

Responsabilità degli enti e D.Lgs. 231/2001

La Legge n. 39/2019 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quaterdecies, dedicato alla frode in competizioni sportive e all’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, la commissione di questi reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente può determinare, oltre alla responsabilità della persona fisica, anche quella dell’ente.

La disciplina prevede sanzioni pecuniarie e, nelle ipotesi previste dalla legge, sanzioni interdittive.

Modelli organizzativi 231 e prevenzione del rischio

Per gli enti esposti a questi specifici rischi assume rilievo l’adozione e l’effettiva attuazione di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L’analisi deve essere effettuata in relazione all’attività concretamente svolta dall’ente e ai processi nei quali potrebbe manifestarsi il rischio di commissione dei reati presupposto.

Il modello 231 non rappresenta un semplice adempimento formale, ma deve essere costruito sulla concreta organizzazione dell’ente e accompagnato da procedure e controlli adeguati.

Illecito sportivo e procedimento penale

La responsabilità disciplinare sportiva e quella penale operano su piani differenti.

Una condotta verificatasi nell’ambito di una competizione può quindi essere oggetto di valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva e, quando ricorrono gli elementi previsti dalla legge penale, anche dell’autorità giudiziaria.

La stessa Legge n. 401/1989 stabilisce che l’esercizio dell’azione penale per la frode sportiva e la sentenza che definisce il relativo giudizio non incidono sull’omologazione delle gare o sugli altri provvedimenti di competenza degli organi sportivi.

Illustrazione di atleti, coppa sportiva e fischietto

Assistenza nei procedimenti per illeciti sportivi

Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti relativi agli illeciti sportivi che assumono rilevanza penale, con particolare riferimento alla frode nelle competizioni sportive e alle fattispecie connesse a giochi e scommesse.

L’assistenza può riguardare atleti, dirigenti, società e altri soggetti coinvolti, nonché i profili di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La valutazione deve tenere conto sia della disciplina penale applicabile sia, quando rilevante, delle regole proprie dell’ordinamento sportivo.

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