La giustizia sportiva disciplina le controversie e i procedimenti che sorgono nell’ambito dell’ordinamento sportivo e coinvolgono, a diverso titolo, atleti, tesserati, società, associazioni e altri soggetti appartenenti al sistema sportivo.

Il sistema si fonda sul Codice della Giustizia Sportiva del CONI e sulle disposizioni adottate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, nel rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento sportivo.

I principi della giustizia sportiva

I procedimenti di giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, il contraddittorio tra le parti, la terzietà e l’imparzialità degli organi giudicanti e la ragionevole durata del procedimento.

Le controversie possono riguardare questioni disciplinari, tesseramenti, affiliazioni, svolgimento delle competizioni e altre situazioni regolate dalle norme dell’ordinamento sportivo.

Procedure, termini e competenze possono variare in relazione alla Federazione interessata e alla natura della controversia.

Gli organi della giustizia sportiva

Nell’ambito delle Federazioni operano diversi organi di giustizia, secondo le rispettive competenze.

Tra questi rientrano i Giudici Sportivi, il Tribunale Federale e gli organi di appello previsti dalla disciplina federale.

Le Procure Federali svolgono invece le attività di indagine relative alle possibili violazioni delle norme sportive e, quando ne ricorrono i presupposti, esercitano l’azione disciplinare.

Presso il CONI opera inoltre la Procura Generale dello Sport, nell’ambito delle funzioni previste dal Codice della Giustizia Sportiva.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI costituisce l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado nei casi previsti dall’ordinamento sportivo.

Il ricorso al Collegio non rappresenta tuttavia un nuovo giudizio completo sul merito della controversia. Nei casi previsti, può essere proposto contro decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento sportivo per specifici motivi stabiliti dalla disciplina vigente.

Per questo motivo è particolarmente importante valutare preventivamente l’ammissibilità del ricorso e individuare correttamente le questioni che possono essere sottoposte al Collegio.

Il procedimento disciplinare sportivo

Quando emergono fatti che possono costituire un illecito disciplinare, la Procura Federale competente può svolgere le necessarie indagini.

All’esito dell’attività investigativa, il procedimento può proseguire secondo le modalità previste dal regolamento della Federazione interessata.

L’atleta, il tesserato, il dirigente o la società coinvolti hanno diritto di esercitare la propria difesa nel rispetto delle regole e dei termini previsti dal relativo ordinamento federale.

Giustizia sportiva e antidoping

La disciplina antidoping presenta regole e procedure specifiche.

Nel sistema nazionale opera NADO Italia, l’organizzazione nazionale antidoping, nell’ambito della quale operano, tra gli altri, la Procura Nazionale Antidoping e il Tribunale Nazionale Antidoping.

I procedimenti in materia richiedono quindi una valutazione delle specifiche norme antidoping applicabili e non devono essere confusi con il normale procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia di una Federazione.

Assistenza nella giustizia sportiva

Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti di giustizia sportiva, con particolare attenzione alle contestazioni disciplinari e alle controversie che coinvolgono atleti, tesserati, dirigenti e società sportive.

L’assistenza comprende l’esame degli atti e dei regolamenti applicabili, la predisposizione della difesa e delle impugnazioni e la rappresentanza davanti agli organi di giustizia sportiva competenti.

Lo Studio presta inoltre assistenza nelle questioni in cui possono intrecciarsi profili di diritto sportivo e responsabilità penale.

Questa versione è anche più coerente con il posizionamento di Ale. Ho eliminato completamente il “Caso ipotetico del nuotatore”: allungava molto l’articolo e, soprattutto, assimilava troppo il procedimento antidoping a un normale procedimento federale.

Il riferimento ai principi del giusto processo e agli organi CONI è coerente con la disciplina CONI; il CONI continua inoltre nel 2026 a indicare Procura Generale dello Sport e Collegio di Garanzia come organi centrali del sistema.

Hai bisogno di una consulenza

Per approfondire le nostre attività o rappresentarci le tue necessità non esitare a contattarci.