La bancarotta semplice è uno dei reati disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e riguarda determinate condotte poste in essere dall’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale.
La fattispecie è prevista dall’art. 323 del D.Lgs. 14/2019 e comprende comportamenti che possono aver inciso negativamente sul patrimonio dell’impresa, aggravato il dissesto o compromesso la regolare tenuta della contabilità.
Quando si configura la bancarotta semplice
La legge individua diverse condotte che possono integrare il reato.
Tra queste rientrano le spese personali o familiari eccessive rispetto alla condizione economica dell’imprenditore e l’impiego di una parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.
Sono inoltre contemplate le operazioni di grave imprudenza compiute per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale e l’aggravamento del dissesto derivante dalla mancata richiesta di apertura della propria liquidazione giudiziale o da altra grave colpa.
La disposizione considera anche il mancato adempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
Bancarotta semplice documentale
L’art. 323 disciplina anche la cosiddetta bancarotta semplice documentale.
La stessa pena è prevista quando l’imprenditore in liquidazione giudiziale, nei tre anni precedenti alla dichiarazione oppure dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto durata inferiore, non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge oppure li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta richiede l’esame della specifica condotta contestata e dell’elemento soggettivo richiesto dalla singola fattispecie.
La bancarotta fraudolenta, disciplinata dall’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, comprende condotte più gravi, tra cui determinate ipotesi di distrazione, occultamento, distruzione o dissipazione del patrimonio e specifiche condotte riguardanti la documentazione contabile.
Le sanzioni previste
Per la bancarotta semplice l’art. 323 prevede la reclusione da sei mesi a due anni.
La condanna comporta inoltre l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni, ferme le altre pene accessorie previste dalla legge.

Assistenza nei procedimenti per bancarotta
I procedimenti per bancarotta richiedono un’attenta ricostruzione della gestione dell’impresa, della situazione economica e patrimoniale e delle operazioni compiute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti per bancarotta semplice e fraudolenta, dalla fase delle indagini preliminari fino al processo, attraverso l’esame della documentazione contabile, societaria e finanziaria rilevante per la ricostruzione dei fatti contestati.
