Affidamento Terapeutico

L’affidamento terapeutico, disciplinato dall’art. 94 del D.P.R. 309/1990, è una particolare forma di affidamento in prova al servizio sociale destinata alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o intendano intraprenderlo.

La misura consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di eseguire la pena attraverso un percorso terapeutico finalizzato al recupero e al reinserimento sociale del condannato.

I requisiti per l’affidamento terapeutico

Per accedere alla misura è necessario che lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l’idoneità del programma terapeutico siano certificati secondo le modalità previste dalla legge.

Il programma deve essere concordato con il servizio sanitario competente oppure con una struttura privata autorizzata.

La concessione della misura dipende inoltre dalla pena da eseguire e dalla presenza degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Tribunale di Sorveglianza valuta la situazione personale del condannato, il percorso terapeutico proposto e gli elementi utili a verificare l’idoneità della misura.

La richiesta di affidamento terapeutico

La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione relativa allo stato di dipendenza e al programma terapeutico che il condannato ha in corso o intende intraprendere.

La procedura varia anche in relazione alla circostanza che l’interessato si trovi in stato di libertà oppure sia già detenuto.

Il Tribunale di Sorveglianza verifica la presenza dei presupposti previsti dalla legge e, in caso di accoglimento, stabilisce le prescrizioni alle quali il condannato dovrà attenersi durante l’esecuzione della misura.

Il programma terapeutico e le prescrizioni

Durante l’affidamento il condannato deve rispettare il programma terapeutico e le prescrizioni stabilite.

L’andamento del percorso viene seguito dai servizi competenti, che verificano il rispetto del programma e riferiscono all’autorità giudiziaria secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Il rispetto delle prescrizioni e la partecipazione al percorso terapeutico assumono quindi particolare importanza per il buon esito della misura.

L’esito dell’affidamento terapeutico

Al termine del periodo di affidamento, il Tribunale di Sorveglianza valuta l’esito della prova.

Quando l’affidamento si conclude positivamente, si producono gli effetti estintivi previsti dalla legge.

La valutazione riguarda il percorso complessivamente seguito dal condannato e il rispetto del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte durante l’esecuzione della misura.

Le nuove misure per tossicodipendenti e alcoldipendenti

La disciplina delle misure alternative destinate alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti è stata recentemente ampliata.

La Legge n. 140/2026 ha introdotto nel D.P.R. 309/1990 ulteriori strumenti, tra cui la detenzione domiciliare in casi particolari prevista dall’art. 94-ter.

La scelta della misura applicabile richiede quindi una valutazione della situazione individuale, della pena da eseguire e del programma terapeutico predisposto.

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Assistenza per l’affidamento terapeutico

Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’affidamento terapeutico, nella predisposizione dell’istanza e nel procedimento davanti alla Magistratura di Sorveglianza.

L’assistenza comprende l’esame della posizione del condannato e della documentazione relativa al programma terapeutico, nonché la tutela durante l’esecuzione della misura e nelle successive fasi del procedimento.o.

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