Liberazione anticipata
La liberazione anticipata è un beneficio previsto dall’art. 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente al condannato a pena detentiva di ottenere una riduzione della pena quando abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Il beneficio consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
Ai fini della valutazione può essere considerato anche il periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.
I requisiti per la liberazione anticipata
La concessione del beneficio non dipende soltanto dal decorso del semestre di pena.
È necessario che il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione durante il periodo oggetto di valutazione.
La decisione viene assunta sulla base degli elementi relativi al comportamento e al percorso seguito dal condannato durante l’esecuzione della pena.
Ogni semestre viene quindi valutato ai fini del riconoscimento della relativa detrazione.
La procedura
La procedura in materia di liberazione anticipata è disciplinata dall’art. 69-bis dell’Ordinamento penitenziario.
In occasione della richiesta di accesso a misure alternative o ad altri benefici per i quali assume rilievo la pena già espiata, il Magistrato di Sorveglianza verifica la presenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata relativamente ai semestri precedenti.
La verifica viene effettuata anche in prossimità della conclusione della pena per i periodi che non siano già stati oggetto di valutazione.
Il condannato può inoltre presentare un’istanza quando abbia uno specifico interesse, che deve essere indicato nella richiesta.
La decisione del Magistrato di Sorveglianza
Sulla concessione della liberazione anticipata decide il Magistrato di Sorveglianza con ordinanza.
Il provvedimento può riconoscere oppure negare il beneficio in relazione ai semestri esaminati.
Contro la decisione è possibile proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
Gli effetti della liberazione anticipata
I giorni riconosciuti a titolo di liberazione anticipata vengono detratti dalla pena da eseguire.
La parte di pena detratta viene inoltre considerata come pena scontata ai fini del calcolo necessario per accedere, quando ne ricorrono i presupposti, ad alcuni benefici penitenziari, tra cui i permessi premio, la semilibertà e la liberazione condizionale.
Revoca della liberazione anticipata
Il beneficio può essere revocato quando, successivamente alla sua concessione, intervengano le condizioni previste dalla legge.
La valutazione deve tenere conto della condotta concretamente tenuta dal condannato e della sua compatibilità con il mantenimento del beneficio.

Assistenza per la liberazione anticipata
Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti relativi alla liberazione anticipata, verificando i periodi di pena rilevanti e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
L’avvocato può assistere il condannato nella valutazione della propria posizione, nell’esame dei semestri già maturati e nella predisposizione dell’istanza quando ricorrono le condizioni per presentarla.
Particolare attenzione viene riservata alla documentazione relativa al percorso svolto durante l’esecuzione della pena e agli elementi utili a dimostrare la partecipazione all’opera di rieducazione.
L’assistenza comprende inoltre la valutazione del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza e, in caso di mancato riconoscimento del beneficio, l’eventuale reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza.
Lo Studio presta infine assistenza nelle questioni relative alla revoca della liberazione anticipata e, più in generale, nelle diverse fasi del procedimento davanti alla Magistratura di Sorveglianza.
