detenzione, spaccio e uso personale
La disciplina italiana in materia di sostanze stupefacenti è contenuta principalmente nel D.P.R. n. 309/1990, Testo Unico in materia di stupefacenti.
La normativa distingue le condotte penalmente rilevanti, come la produzione, il traffico e la cessione illecita di sostanze stupefacenti, dalle ipotesi di detenzione destinata esclusivamente all’uso personale, per le quali sono previste conseguenze di natura amministrativa.
La distinzione tra uso personale e detenzione finalizzata alla cessione assume quindi particolare importanza nella valutazione di ogni caso.
Il reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti
L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La disposizione contempla numerose condotte, tra cui coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, trasporto e consegna di sostanze stupefacenti nei casi previsti dalla legge.
Può assumere rilevanza penale anche la detenzione quando, considerando quantità, modalità di presentazione e altre circostanze dell’azione, la sostanza risulti destinata a un uso non esclusivamente personale.
Uso personale o spaccio
La quantità di sostanza detenuta costituisce un elemento importante, ma non è l’unico criterio utilizzato per stabilire se la droga sia destinata all’uso personale oppure alla cessione a terzi.
Devono essere considerate complessivamente le circostanze del caso concreto.
Possono assumere rilievo, ad esempio, il confezionamento della sostanza, la sua suddivisione in dosi e gli altri elementi eventualmente acquisiti durante le indagini.
Non è quindi corretto affermare che il superamento di una determinata quantità comporti automaticamente la responsabilità per spaccio.
Detenzione di stupefacenti per uso personale
L’art. 75 del D.P.R. 309/1990 disciplina le condotte relative all’acquisto, alla ricezione, all’importazione, all’esportazione o alla detenzione illecita di sostanze destinate esclusivamente all’uso personale.
In queste ipotesi non si configura il reato previsto dall’art. 73, ma possono essere applicate sanzioni amministrative.
Tra queste rientrano, nei casi e per i periodi previsti dalla legge, la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e, per il cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno per motivi di turismo.
Il fatto di lieve entità
L’art. 73 prevede una specifica fattispecie per i fatti di lieve entità.
La valutazione tiene conto dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, nonché della qualità e della quantità delle sostanze.
Non è quindi sufficiente considerare esclusivamente il peso dello stupefacente: la qualificazione del fatto richiede una valutazione complessiva della vicenda.
La disciplina della lieve entità è stata oggetto di modifiche legislative anche nel 2026.
Coltivazione di sostanze stupefacenti
Anche la coltivazione può assumere rilevanza penale ai sensi della normativa sugli stupefacenti.
La presenza di un numero limitato di piante non consente, da sola, di affermare automaticamente che la condotta sia penalmente irrilevante.
La valutazione richiede l’esame delle caratteristiche concrete della coltivazione, della quantità ricavabile, delle modalità con cui viene effettuata e degli altri elementi disponibili.
Aggravanti nei reati in materia di stupefacenti
Il Testo Unico prevede specifiche circostanze aggravanti per determinate modalità della condotta.
Possono assumere particolare rilievo, tra le altre, le circostanze relative ai destinatari della sostanza, ai luoghi nei quali avviene la cessione, alla quantità dello stupefacente e alle modalità con cui viene realizzata l’attività illecita.
La presenza di un’aggravante deve essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete del fatto.
Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
L’art. 187 del Codice della strada disciplina la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La materia è stata profondamente modificata negli ultimi anni ed è stata oggetto anche dell’intervento della Corte costituzionale nel 2026.
La mera circostanza che una sostanza sia stata assunta in un momento precedente non è sufficiente, indipendentemente dal tempo trascorso. La Corte costituzionale ha chiarito che deve essere accertata, in un momento prossimo alla guida, la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee a produrre un’alterazione psicofisica potenzialmente incidente sulla capacità di guida e quindi un pericolo per la sicurezza stradale.
Uso terapeutico di sostanze stupefacenti
Alcune sostanze sottoposte alla disciplina degli stupefacenti possono essere utilizzate legittimamente per finalità terapeutiche secondo le condizioni e le prescrizioni previste dalla normativa sanitaria.
La presenza di una prescrizione medica e il rispetto delle modalità previste dalla legge assumono quindi rilievo nella valutazione della liceità della detenzione e dell’utilizzo.

Assistenza nei procedimenti per stupefacenti
Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti penali relativi alla produzione, detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti.
L’assistenza comprende la valutazione degli elementi utilizzati per distinguere l’uso personale dalla destinazione a terzi, l’esame della quantità e della natura della sostanza, delle modalità della condotta e dell’eventuale configurabilità del fatto di lieve entità.
Ogni procedimento richiede una valutazione specifica delle circostanze concrete e degli elementi acquisiti durante le indagini.a cui il controllo e la repressione del traffico illecito di stupefacenti, la prevenzione dell’uso di droghe e la promozione di programmi di recupero e riabilitazione per gli utenti.
