CyberCrimes e reati informatici

I cybercrimes, o reati informatici, comprendono diverse condotte illecite realizzate attraverso sistemi informatici, reti telematiche, dispositivi digitali o aventi come oggetto dati, programmi e sistemi informatici.

Non esiste nel codice penale un unico reato di cybercrime. A seconda della condotta possono configurarsi fattispecie differenti, dall’accesso abusivo a un sistema informatico alla frode informatica, fino al danneggiamento di dati e sistemi, all’intercettazione illecita di comunicazioni e ad altri reati commessi attraverso strumenti digitali.

La disciplina è stata significativamente rafforzata dalla Legge n. 90/2024 in materia di cybersicurezza e reati informatici. 

Accesso abusivo a un sistema informatico

L’art. 615-ter del codice penale disciplina l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

La norma riguarda chi si introduce abusivamente nel sistema oppure vi permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La fattispecie può assumere particolare rilevanza nei casi di accesso non autorizzato ad account, server, reti aziendali, caselle di posta elettronica e altri sistemi informatici.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso

Password, credenziali e altri strumenti che consentono l’accesso a sistemi informatici o telematici sono oggetto di specifica tutela penale.

L’art. 615-quater disciplina determinate condotte relative all’acquisizione, detenzione, produzione, riproduzione, diffusione e comunicazione abusiva di codici, parole chiave e altri mezzi idonei all’accesso a sistemi protetti.

Anche questa disposizione è stata interessata dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 90/2024.

Frode informatica

La frode informatica è disciplinata dall’art. 640-ter del codice penale.

Si configura, in presenza degli altri elementi richiesti dalla norma, quando attraverso l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure mediante un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi viene procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La frode informatica deve essere distinta dalla truffa tradizionale e dalle altre condotte fraudolente realizzate attraverso internet.

Danneggiamento di dati e sistemi informatici

Il codice penale prevede specifiche fattispecie relative al danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.

Le disposizioni distinguono diverse condotte anche in relazione alla natura del sistema colpito e agli effetti prodotti.

Possono assumere rilevanza, ad esempio, la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o l’alterazione di dati e programmi, nonché le condotte che compromettono il funzionamento di sistemi informatici o telematici.

Intercettazione illecita di comunicazioni informatiche

La tutela penale riguarda anche la riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso sistemi informatici o telematici.

Il codice penale disciplina l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione illecita di tali comunicazioni e prevede ulteriori fattispecie relative agli strumenti utilizzati per realizzare queste condotte.

La disciplina tutela quindi non soltanto i sistemi e i dati, ma anche le comunicazioni digitali.

Phishing, truffe online e furto di identità

Espressioni come phishing, “furto di identità” e truffa online descrivono fenomeni molto diffusi, ma non corrispondono necessariamente a un’unica fattispecie penale.

A seconda delle modalità utilizzate possono configurarsi differenti reati, tra cui truffa, frode informatica, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistemi informatici o altre fattispecie previste dalla legge.

Per individuare il reato concretamente configurabile è quindi necessario ricostruire le modalità con cui sono stati acquisiti dati, credenziali o somme di denaro.

Revenge porn e altri reati commessi online

Internet e gli strumenti digitali possono essere utilizzati anche per commettere reati che non sono propriamente reati informatici.

Tra questi rientra il cosiddetto revenge porn, disciplinato dall’art. 612-ter del codice penale come diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Anche diffamazione, stalking, minacce e altre condotte possono essere realizzati attraverso social network, servizi di messaggistica e piattaforme digitali.

È quindi importante distinguere i reati informatici in senso proprio dai reati comuni commessi mediante strumenti informatici.

Reati informatici e responsabilità degli enti

Alcuni delitti informatici possono assumere rilievo anche ai fini della responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

L’art. 24-bis disciplina infatti la responsabilità dell’ente in relazione a specifici delitti informatici e al trattamento illecito di dati.

Per le imprese interessate assume quindi rilievo anche la prevenzione del rischio informatico attraverso adeguati modelli organizzativi, procedure di sicurezza e sistemi di controllo.

Illustrazione di minaccia informatica con hacker, lucchetti e rete digitale

Assistenza nei procedimenti per cybercrimes

Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti relativi a cybercrimes e reati commessi attraverso strumenti informatici e telematici.

L’assistenza riguarda sia la difesa della persona sottoposta a indagini o imputata sia la tutela della persona offesa, con particolare attenzione alla conservazione e alla valutazione degli elementi digitali utili alla ricostruzione dei fatti.

Nei procedimenti per reati informatici, infatti, dati, comunicazioni, accessi e altri elementi digitali possono assumere un ruolo centrale nell’attività investigativa e nella strategia difensiva.

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