I cybercrimes, o reati informatici, comprendono diverse condotte illecite realizzate attraverso sistemi informatici, reti telematiche, dispositivi digitali o aventi come oggetto dati, programmi e sistemi informatici.
Non esiste nel codice penale un unico reato di cybercrime. A seconda della condotta possono configurarsi fattispecie differenti, dall’accesso abusivo a un sistema informatico alla frode informatica, fino al danneggiamento di dati e sistemi, all’intercettazione illecita di comunicazioni e ad altri reati commessi attraverso strumenti digitali.
La disciplina è stata significativamente rafforzata dalla Legge n. 90/2024 in materia di cybersicurezza e reati informatici.
Accesso abusivo a un sistema informatico
L’art. 615-ter del codice penale disciplina l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
La norma riguarda chi si introduce abusivamente nel sistema oppure vi permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
La fattispecie può assumere particolare rilevanza nei casi di accesso non autorizzato ad account, server, reti aziendali, caselle di posta elettronica e altri sistemi informatici.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso
Password, credenziali e altri strumenti che consentono l’accesso a sistemi informatici o telematici sono oggetto di specifica tutela penale.
L’art. 615-quater disciplina determinate condotte relative all’acquisizione, detenzione, produzione, riproduzione, diffusione e comunicazione abusiva di codici, parole chiave e altri mezzi idonei all’accesso a sistemi protetti.
Anche questa disposizione è stata interessata dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 90/2024.
Frode informatica
La frode informatica è disciplinata dall’art. 640-ter del codice penale.
Si configura, in presenza degli altri elementi richiesti dalla norma, quando attraverso l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure mediante un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi viene procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La frode informatica deve essere distinta dalla truffa tradizionale e dalle altre condotte fraudolente realizzate attraverso internet.
Danneggiamento di dati e sistemi informatici
Il codice penale prevede specifiche fattispecie relative al danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.
Le disposizioni distinguono diverse condotte anche in relazione alla natura del sistema colpito e agli effetti prodotti.
Possono assumere rilevanza, ad esempio, la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o l’alterazione di dati e programmi, nonché le condotte che compromettono il funzionamento di sistemi informatici o telematici.
Intercettazione illecita di comunicazioni informatiche
La tutela penale riguarda anche la riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso sistemi informatici o telematici.
Il codice penale disciplina l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione illecita di tali comunicazioni e prevede ulteriori fattispecie relative agli strumenti utilizzati per realizzare queste condotte.
La disciplina tutela quindi non soltanto i sistemi e i dati, ma anche le comunicazioni digitali.
Phishing, truffe online e furto di identità
Espressioni come phishing, “furto di identità” e truffa online descrivono fenomeni molto diffusi, ma non corrispondono necessariamente a un’unica fattispecie penale.
A seconda delle modalità utilizzate possono configurarsi differenti reati, tra cui truffa, frode informatica, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistemi informatici o altre fattispecie previste dalla legge.
Per individuare il reato concretamente configurabile è quindi necessario ricostruire le modalità con cui sono stati acquisiti dati, credenziali o somme di denaro.
Revenge porn e altri reati commessi online
Internet e gli strumenti digitali possono essere utilizzati anche per commettere reati che non sono propriamente reati informatici.
Tra questi rientra il cosiddetto revenge porn, disciplinato dall’art. 612-ter del codice penale come diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Anche diffamazione, stalking, minacce e altre condotte possono essere realizzati attraverso social network, servizi di messaggistica e piattaforme digitali.
È quindi importante distinguere i reati informatici in senso proprio dai reati comuni commessi mediante strumenti informatici.
Reati informatici e responsabilità degli enti
Alcuni delitti informatici possono assumere rilievo anche ai fini della responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.
L’art. 24-bis disciplina infatti la responsabilità dell’ente in relazione a specifici delitti informatici e al trattamento illecito di dati.
Per le imprese interessate assume quindi rilievo anche la prevenzione del rischio informatico attraverso adeguati modelli organizzativi, procedure di sicurezza e sistemi di controllo.

Assistenza nei procedimenti per cybercrimes
Lo Studio Legale Prandi presta assistenza nei procedimenti relativi a cybercrimes e reati commessi attraverso strumenti informatici e telematici.
L’assistenza riguarda sia la difesa della persona sottoposta a indagini o imputata sia la tutela della persona offesa, con particolare attenzione alla conservazione e alla valutazione degli elementi digitali utili alla ricostruzione dei fatti.
Nei procedimenti per reati informatici, infatti, dati, comunicazioni, accessi e altri elementi digitali possono assumere un ruolo centrale nell’attività investigativa e nella strategia difensiva.
